Appalto: risarcimento in caso di recesso
Appalto: risarcimento in caso di recesso – La Corte di Cassazione con la sentenza sentenza 8 gennaio 2024, n. 421 ad analizzare la fattispecie del recesso unilaterale ex art. 1671 c.c. della committente nell’ambito degli appaltati pubblici, ribadendo ancora una volta che l’esercizio del diritto di recesso non osta né alla richiesta di restituzione degli acconti già versati in favore dell’appaltatore, né, soprattutto, ad una richiesta di risarcimento dei danni in presenza di inadempimenti di quest’ultimo.
L’azione risarcitoria della Committente è possibile anche in caso di recesso
In particolare, Suprema Corte, dando seguito ad un orientamento ormai costante (Cass. civ. sez. II, ordinanza n. 7041 del 09/03/2023; Cass. civ. sez. II, sentenza n. 35520 del 02/12/2022; Cass. civ. sez. I, ordinanza n. 4511 del 14/02/2019; Cass. civ. sez. III, ordinanza n. 9198 del 13/04/2018; Cass. civ. sez. II, sentenza n. 1186 del 22/01/2015; Cass. civ. sez. II, sentenza n. 13983 del 24/06/2011), ha specificato che in tale specifica ipotesi l’azione risarcitoria connessa a difformità e vizi della parte di opera realizzata non è soggetta alla disciplina generale della garanzia per i vizi, dato che quest’ultima presuppone necessariamente il completamento dell’opera.
Nella sentenza si legge infatti che in caso di recesso “tali domande restitutorie e risarcitorie – contrariamente all’assunto della pronuncia impugnata – non sottostanno alla disciplina speciale sulla garanzia per i vizi e al conseguente regime decadenziale e prescrizionale ex art. 1667 c.c. Infatti, la responsabilità speciale per difformità o vizi, come disciplinata dal legislatore, non è invocabile – ed è invocabile piuttosto la generale responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. – nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se l’opera, per la parte eseguita, risulti difforme o viziata, o di rifiuto della consegna o di ritardo nella consegna rispetto al termine pattuito. In base a tale ricostruzione, nel caso in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata, restando inadempiente all’obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine, ma presenti dei difetti“.
In caso di recesso il diritto risarcitorio della Committente è legato all’art. 1453 c.c.
In conseguenza “Da ciò deriva che, anche ove il rapporto si sia sciolto sulla scorta dello ius poenitendi attuato dal committente, la pretesa di quest’ultimo di ottenere la riparazione dei danni conseguenti a fatti di inadempimento addebitati all’assuntore e accaduti in corso d’opera, prima che fosse fatto valere il recesso, ricade nella cornice normativa generale di cui all’art. 1453 c.c., sicché non trova applicazione la disciplina speciale sulla garanzia per le difformità e i vizi, anche con riferimento ai termini di decadenza e prescrizione“.
In conclusione, nell’ambito di un contratto di appalto la Committente può chiedere il risarcimento in caso di recesso non ostando a ciò la natura unilaterale di tale diritto.
avv. Federico Palumbo