Le novità del nuovo codice dei contratti pubblici
avv. Federico Palumbo – Il nuovo Codice dei Contratti pubblici apporta notevoli cambiamenti rispetto al vecchio Codice cd. “De Lise” (D.lgs. 50/2016) a partire dalla scelta di anteporre alle norme di dettaglio numerosi principi generali tra cui, novità assoluta, il principio del risultato ed il principio della fiducia, alla luce dei quali devono essere interpretate ed applicate tutte le disposizioni del codice.
In particolare, laddove il D.lgs. 50/2016 poneva come principio cardine (se non unico) la concorrenza, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici sin dall’articolo 1 evidenzia come interesse pubblico primario delle stazioni appaltanti, nell’affidamento dei contratti e nella successiva attività di vigilanza sulla loro esecuzione, sia quello di conseguire il risultato atteso, assicurando la massima tempestività ed il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (la cui natura di principio è ribadita dall’art. 3). La concorrenza passa così dall’essere una finalità ad a strumento per conseguire il miglior risultato possibile nell’affidamento ed esecuzione del contratto.
Altrettanto innovativo è anche il c.d. principio della fiducia sancito dall’articolo 2 che, lungi dal riconoscere una fiducia incondizionata ai pubblici funzionari, mira a scardinare uno degli atavici problemi del Pubblica Amministrazione, ovvero quella c.d. paura della firma che, per evitare l’assunzione di responsabilità, conduce spesso e volentieri all’immobilismo.
Ulteriore novità, quantomeno come principio generale, è anche l’introduzione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale volto a sancire il diritto della parte svantaggiata, in caso di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all’ordinaria fluttuazione economica, alterino in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, ad ottenere la rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, con la previsione dell’obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali delle c.d. clausole di revisione prezzi (art. 60).
Quanto alle disposizioni di dettaglio, in buona parte riprese dal D.lgs. 50/2016 con le modifiche intervenute per dare attuazione al PNRR, una novità di particolare rilievo è l’intera Parte II, dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, un obiettivo decisamente ambizioso che mira a digitalizzare l’intera vita degli appalti, creando un vero e proprio ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale basato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, sul fascicolo virtuale dell’operatore economico, sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, sull’utilizzo di procedure automatizzate.
Di notevole interesse è la liberalizzazione del c.d. appalto integrato (ovvero dell’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione) che da strumento utilizzabile solo in particolari circostanza (carattere altamente tecnologico od innovativo delle opere) viene lasciato alla discrezione delle stazioni appaltanti con il solo limite della manutenzione ordinaria. Allo stesso modo il nuovo codice segna il venir meno della preclusione dei c.d. subappalti a cascata che da vietati diventano non solo ammessi ma anche suscettibili di limitazione solo previa specifica motivazione.
Quanto ai rimedi giurisdizionali e, soprattutto, non giurisdizionali, particolare enfasi è stata data alla figura del Collegio Consultivo Tecnico (artt. 215-219), le cui decisioni, salvo che le parti dispongano diversamente, assumono valenza di lodo contrattuale nell’ottica di limitare il contenzioso.
Infine, ad essere sensibilmente modificata è anche la funzione dell’ANAC, privata del potere di emettere linee guida che, in effetti, appariva quasi come un vero e proprio potere normativo occulto, ma notevolmente rafforzata nelle funzioni di vigilanza e sanzionatorie.