Appalti pubblici: omissione dichiarativa e false informazioni
Avv. Federico Palumbo – Nell’ambito degli appalti pubblici esiste una linea di demarcazione precisa tra l’omissione di dichiarazioni e il rilascio di false informazioni: la prima condotta si concretizza infatti quando l’operatore economico ometta di riferire determinate circostanze rilevanti; la seconda si verifica allorquando l’operatore rappresenti invece una circostanza di fatto diversa dal vero (Cons. stato sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307; Cons. stato sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407).
Tale differenza si riflette anche nelle diverse conseguenze sottese alle due condotte, dato che mentre per le false dichiarazioni opera l’automatismo dell’esclusione dalla gara ex art. 80, comma 5, lett. f-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’omessa dichiarazione tale automatismo non trova applicazione, essendo invece necessaria una valutazione in concreto da parte della stazione appaltante che dovrà stabilire se l’omissione riguardi informazioni rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla normativa di gara, sia perché in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità (Cons. stato sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1496).
Gli obblighi dichiarativi posti a carico degli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici hanno infatti carattere strumentale rispetto alla valutazione di competenza della stazione appaltante sull’integrità ed affidabilità degli stessi, ma è necessaria una puntuale perimetrazione della portata (e dei limiti) degli obblighi informativi al fine di distinguere tra mere omissioni e vere e proprie violazioni di obblighi dichiarativi posti a carico dell’operatore economico, giacché solo in questo secondo caso sarebbe giustificata di per sé l’operatività, in chiave sanzionatoria, della misura espulsiva, mentre nella prima ipotesi la stazione appaltante dovrebbe valutare se l’omissione incida negativamente sull’integrità ed affidabilità del concorrente e solo all’esito escludere il concorrente (Cons. stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16).