Appalti pubblici: il principio generale di immodificabilità dell’offerta e la correzione dell’errore materiale

Immodificabilità offerta appalti pubblici

Avv. Federico Palumbo – Il principio generale di immodificabilità dell’offerta, come noto, è teso a garantire sia la par condicio fra i concorrenti, sia l’affidabilità del contraente, esso però non attiene ad ogni aspetto dell’offerta stessa, bensì ai soli profili economici e tecnici essenziali della medesima, che, pur essendo suscettibili di interpretazione, in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante (nel solco tracciato dalla disciplina di interpretazione del contratto di diritto civile, di cui agli artt. 1362 ss. c.c.), non possono in via generale essere integrate con fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (Cons. Stato. – Sez. VI, sent. n.978/2017).

Tale principio, tuttavia, vale esclusivamente per l’offerta in quanto tale, ma non si estende ad atti successivi, come ad esempio le giustificazioni fornite nell’ambito di subprocedimento di verifica dell’anomalia, rispetto alle quali vale il principio per cui nellaprocedura di verifica di anomalia è ammissibile la modifica delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo dell’offerta, ferma restando la immodificabilità dell’offerta stessa nel suo complessivo importo economico (Tar Puglia, Lecce sez. I, 29 gennaio 2021, n. 146).

Quest’ultima può essere ammessa in via eccezionale solo in caso di errore materiale della cui natura di refuso possa essere data prova certa che si tratti effettivamente di un refuso, posto che, come detto in precedenza, in caso contrario si addiverrebbe ad una violazione del principio della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 2020, n. 7752)